IMG_1545A cura della Uil Fpl di Avellino, si è svolta la Giornata di aggiornamento sul reato di omicidio stradale (legge n. 41/2016), riservato agli appartenenti ai Corpi di polizia locale. Era presente una rappresentanza del Corpo di polizia municipale di Benevento, formata dal capitano Fioravante Bosco e dal maresciallo Nicola Quarantiello e dall’ispettore capo Leonardo Labriola. Roberto Balzi (funzionario della polizia municipale di Roma Capitale) ha svolto una relazione puntuale sulla legge meglio conosciuta come “reato di omicidio stradale”, entrata in vigore nel marzo del 2016. Questa la sintesi dell’intervento:
“Dopo un iter legislativo complicato, durante il quale si è discusso molto sui provvedimenti da prendere in caso di guida sotto l’effetto di alcol o droghe o in caso di utilizzo di certi medicinali che hanno significativi effetti sulla capacità di guida, il reato di omicidio stradale è stato definitivamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico. Questa legge era necessaria e i dati lo confermano: l’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per numero di vittime della strada. Nel 2015 nel nostro Paese gli incidenti stradali sono stati più di 173.000 e a perdere la vita sono state 3.428 persone. Secondo l’Istat il costo sociale degli incidenti stradali è stato di circa 17,5 miliardi di euro. La legge ha introdotto due reati: quello di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali. Il testo dell’articolo che disciplina l’omicidio stradale stabilisce che chiunque, per colpa, procuri la morte di un individuo attraverso una violazione del Codice della Strada è punito con una reclusione che va dai 2 ai 7 anni. La pena viene aumentata – si parla di una reclusione da 8 a 12 anni – quando a provocare l’incidente è una persona in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psicofisica (utilizzo di droghe o sostanze psicotiche). Viene considerato grave uno stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Il conducente rischia invece una pena da 5 a 10 anni di reclusione se ha un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (alcolemia media) oppure se ha causato l’incidente a causa di una condotta pericolosa o imprudente (ad esempio l’eccesso di velocità, la guida contromano, i sorpassi, le inversioni a rischio o le infrazioni ai semafori). La pena è raddoppiata se la persona alla guida del mezzo non è in possesso della patente di guida o gli sia stata sospesa o revocata. Il raddoppio della pena è previsto anche nei casi in cui il mezzo che ha causato l’incidente è sprovvisto di regolare assicurazione auto. In caso di omicidio plurimo o di lesioni che coinvolgono più persone, la pena viene aumentata fino a un massimo di tre volte la pena massima prevista per una singola violazione. Ovviamente non sono esclusi da questa legge neppure i camionisti e gli autisti di autobus. I conducenti professionali che causano incidenti mortali, se vengono trovati con un tasso alcolemico compreso tra 0.8 g/l e 1,5 g/l, rientrano direttamente nell’ipotesi più grave di omicidio stradale e sono soggetti a una pena che va dagli 8 ai 12 anni di reclusione. Secondo quanto stabilito nell’articolo 590-bis del Codice Penale, chiunque procuri per colpa una lesione grave ad un individuo è punito con una reclusione che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di un anno. Nel caso invece di lesioni gravissime la pena va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni. Se a causare lesioni gravi è un conducente sotto l’effetto di alcol o droghe la pena va da 3 a 5 anni. Se la vittima riporta lesioni gravissime, il periodo di reclusione per chi ha causato l’incidente va da 4 a 7 anni. Se dopo l’incidente il conducente fugge dal luogo dove è avvenuto, l’aumento della pena scatta da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio stradale e a 3 per le lesioni. Inoltre, è previsto un aumento in caso di morte, lesioni a più persone, guida senza patente o senza assicurazione. Se invece l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima la pena è diminuita a metà. La legge n.41/2016 prevede automaticamente la revoca della patente (anche nel caso di condanna o patteggiamento con la condizionale). E per rifarla? Dovranno trascorrere:

• 15 anni in caso di omicidio causato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• 10 anni se l’omicidio è dovuto a infrazioni del Codice della Strada (il periodo di revoca della patente viene portato a 20 anni se chi ha causato l’incidente era già stato condannato in precedenza per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti);
• 5 anni nel caso di lesioni gravi o gravissime;
• 30 anni se chi ha causato l’incidente fugge dal luogo del sinistro”.

“L’aggiornamento è stato di straordinaria importanza – dichiara Fioravante Bosco – ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare un’analoga giornata di studio per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale della provincia di Benevento. L’aggiornamento professionale è alla base di un sereno ed efficace svolgimento dei servizi su strada, perché se ti ritrovi a operare in una situazione di questo tipo non sono ammessi errori od omisioni”.