Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto2018, n.104, tutti i detentori di armi hanno l’obbligo di presentare ogni cinque anni, all’Ufficio di PubblicaSicurezza o al Comando dell’Arma dei Carabinieri presso ilquale hanno denunciato le armi detenute, certificazione medica di cui all’art. 35, comma 7 del TULPS attestantel’idoneità psicofisica alla detenzione. Sono esenti da tale obbligo:
• i detentori che siano anche titolari di licenza di portod’armi in corso di validità;
• i collezionisti di armi antiche;
• i soggetti autorizzati dalla legge a portare armi senzalicenza.
Detto certificato deve essere rilasciato dal settore medico legale delle Aziende Sanitarie Locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco, dal quale risulti che il soggetto non siaaffetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. In caso di inottemperanza alle descritte disposizioni, il detentore verrà formalmente diffidato a presentare ilcertificato nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali, verrà avviato un procedimento amministrativo finalizzatoall’emanazione di un provvedimento di divieto di detenzione armi.
Premesso quanto sopra, gli interessati sono invitati a presentare con estrema sollecitudine la prescritta certificazione medica, unitamente alla copia dell’ultimadenuncia delle armi in loro possesso e copia di un documento di riconoscimento, rivolgendosi all’ufficiocompetente per territorio.