La Uil Avellino/Benevento, la Uil Scuola Benevento e il Patronato Ital Uil Benevento comunicano che è stato pubblicato il decreto n. 919 del 23.11.2017 con il quale il ministro dell’Istruzione fornisce indicazioni operative per le cessazioni dal servizio a decorrere dall’1.09.2018. Le domande dovranno essere presentate telematicamente dal personale interessato tramite “Istanze On line” entro il 20 dicembre 2017, per il personale ATA, educativo e docente di tutti gli ordini e gradi, ed entro il 28 febbraio 2018 per i dirigenti scolastici.

I requisiti anagrafici e contributivi sono quelli sotto indicati:

PENSIONE DI VECCHIAIA
▪ Anni 66 e mesi 7 entro il 31.08.2018 (pensionamento d’ufficio) o al 31.12.2018 (pensionamento a domanda) con minimo 20 anni di contribuzione. Tutti i nati entro il 31.01.1952, pertanto, saranno collocati in pensione d’ufficio e, di conseguenza, non dovranno produrre le dimissioni dal servizio. I nati, invece, entro il 31.05.1952 potranno dimettersi, a domanda, in base al comma 9 dell’art. 59 della L. 449/1997, conseguendo il diritto a pensione per vecchiaia. In entrambi i casi, la liquidazione del TFS sarà riscossa dopo un anno ( e fino a 15 mesi) con la prima rata con il tetto lordo di € 50.000,00. Le altre eventuali rate saranno riscosse a distanza di un anno.

PENSIONE ANTICIPATA
▪ Anni 41 E 10 Mesi (donne) e anni 42 e 10 mesi (uomini) da conseguire entro il 31.12.2018 senza operare alcun arrotondamento. Bastano, naturalmente, 41 anni e 6 mesi (donne) e 42 anni e 6 mesi (uomini) al 31.08.2018. In tutti i casi in cui i requisiti per la pensione anticipata si dovessero conseguire entro il 31.08.2018, possedendo alla stessa data un’età anagrafica di anni 65, il pensionamento viene disposto d’ufficio ed è considerato di vecchiaia, coi benefici che tale tipo di pensione comporta. Qualora si dovesse appartenere a categoria in esubero, in applicazione dell’art. 72 del Decreto legge n. 112 del 25.06.2008 (Brunetta), convertito in legge n. 133 del 06.08.2008, con i requisiti sopra indicati al 31 agosto 2018, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene con provvedimento unilaterale. 

A prescindere dall’età anagrafica, coloro che al 31.12.2011 possedevano 40 anni di contribuzione, a domanda verranno collocati in pensione dal 1° settembre 2018, riscuotendo il TFS (trattamento di fine servizio) dopo 6 mesi e, comunque, entro 9 con il tetto per la prima rata di € 90.000,00 lordi.

OPZIONE DONNA
▪ Tutte le lavoratrici che al 31.12.2015 possedevano una età anagrafica di anni 57 e 3 mesi e una contribuzione di almeno 35 anni (34 anni 11 mesi e 16 giorni), possono dimettersi accedendo al trattamento pensionistico soltanto se optano per il calcolo contributivo. L’art. 1, comma 22. della legge n. 232/2016 consente alle lavoratrici che al 31.12.2015 avevano 57 anni di età, senza i tre mesi dell’aspettativa di vita, di accedere comunque al trattamento pensionistico optando per il calcolo contributivo.
Il personale, che possiede i requisiti per accedere alla pensione e non ha ancora compiuto 65 anni di età, può chiedere entro il 20 dicembre 2017 di permanere in servizio a part time, mentre coloro che compiranno 66 anni e 7 mesi entro il 31.08.2018 e non posseggono la contribuzione minima per accedere al trattamento pensionistico (20 anni), potranno chiedere la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età per raggiungere il minimo di contribuzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 509 del decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994. La richiesta va indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio, in modalità cartacea, entro il 20 dicembre 2017.

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE
Il personale ATA, educativo e docente, nonché i dirigenti scolastici, devono presentare domanda di cessazione dal servizio mediante la procedura “on line” del sistema Polis del Miur, mentre il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta utilizzerà la modalità cartacea, analogamente al personale che presta servizio all’estero, indirizzandola al dirigente della scuola in cui presta servizio.